Obblighi formativi ECM

Gentile Collega,
con l’avvicinarsi della conclusione del corrente anno è opportuno ricordare che la CNFC (Commissione Nazionale Formazione Continua) ha indicato il 31 dicembre, per eventi con “data di fine evento” al 31 dicembre 2023, quale termine ultimo per poter procedere, da parte degli iscritti Infermieri e Infermieri Pediatrici, agli adempimenti relativi al conseguimento dell’obbligo formativo ECM per il triennio 2020-2022. E’ consentito inoltre lo spostamento dei crediti fino al 30 giugno 2024.
Lo spostamento di tali crediti può essere esercitato autonomamente dal professionista entro e non oltre la data del 31/12/23 accedendo all’area riservata del portale Co.Ge.APS oppure attraverso l’App CoGeAPS scaricata sul proprio cellulare. Si ricorda che per l’accesso è necessario lo SPID.
Rammentiamo che l’obbligo formativo per il triennio 2023-2025 è pari a 150 crediti formativi (ECM), fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
I crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare, per il triennio 2023-25, almeno il 10 % dei crediti complessivi previsti nel triennio.
In materia di radioprotezione l’art. 162 c.2 del D.lgs. 101/2020 del 31 luglio 2020, stabilisce che i professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente connessi con l’esposizione medica e, limitatamente alle tematiche connesse ai criteri di giustificazione e appropriatezza, devono seguire corsi di formazione in materia di radioprotezione del paziente nell’ambito della formazione continua di cui all’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche”.
Come stabilito dalla Delibera AGENAS 11/2021, per poter conteggiare nelle percentuali suindicate i crediti ECM conseguiti dai professionisti coinvolti da tale obbligo, gli eventi dovranno essere accreditati dai provider nell’obiettivo specifico riferito alla “radioprotezione del paziente”, ricompreso nel n° 27 “Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione”; i provider dovranno poi selezionare, nell’ambito dell’obiettivo n° 27, la voce “evento in materia di radioprotezione del paziente ex art. 162 del d.lgs. 101 del 2020”..
Con riferimento ai crediti formativi di cui all’art. 162 del D.Lgs. 101 del 2020, riferiti al triennio 2023/2025, i professionisti sanitari dovranno indicare all’interno del portale Co.Ge.A.P.S. o della relativa APP per dispositivi mobili, quali siano riconducibili alla materia della radioprotezione del paziente.
Si informa che per tutti i professionisti Infermieri che non hanno la possibilità di accedere corso in materia di radioprotezione del paziente, fornito dal proprio datore di lavoro, cliccando sul seguente link e registrandosi alla piattaforma “open doctor” è disponibile un corso gratuito.
https://coformed.sailportal.it/corsi/1681065/show

 

Bando “Linee di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali volti al rafforzamento dei Dipartimenti di Salute Mentale Regionali

Avviso per la manifestazione di interesse alla partecipazione ai Progetti Regionali di Rafforzamento dei Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze (DSMD) in attuazione delle “Linee di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali volti al rafforzamento dei Dipartimenti di salute mentale regionali” approvate con l’intesa del 28/04/2022 – Rep. atti n. 58/CSR – D.G.R. n. XI/7761 del 28/12/2022

Scadenza bando 18/07/2023

La pec diventa europea – informazioni tecniche

Comunicazione per i possessori della pec istituzionale (pec-opicomo.it) 

Dal 2024 la PEC diventerà uno strumento di comunicazione comunitario, valido in tutta Europa, permettendo una comunicazione più sicura, rapida ed efficace con cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni non solo italiane ma anche europee.
Il servizio  non subirà alcuna modifica e si potrà continuare ad utilizzarlo così come già si sta facendo.  Si può già eseguire la procedura online veloce e gratuita che consentirà alla  casella PEC di essere già conforme ai nuovi standard europei.

Come adeguare la PEC ai nuovi standard europei

Basterà accedere alla propria  casella e una breve procedura guidata  permetterà di:
– attivare la verifica in 2 passaggi aggiungendo un livello di protezione superiore rispetto a username e password autorizzando ogni accesso sulla propria  casella tramite una notifica sullo smartphone;
-confermare l’identità del titolare della casella utilizzando uno dei metodi di riconoscimento previsti (SPID, carta d’identità elettronica, videochiamata con operatore, firma digitale…) per diventare un titolare PEC riconosciuto.
Una volta eseguite queste semplici operazioni, per le quali saranno necessari solo pochi minuti, verrà assegnata  alla propria casella  la spunta blu di conformità agli standard europei. Questa indicherà che la casella PEC è già pronta ad essere utilizzata in Europa, che è più sicura grazie alla verifica in due passaggi e che il titolare è stato identificato tramite un sistema di riconoscimento certo.
Per tutti i dettagli relativi alle operazioni necessarie per la PEC si può  leggere la pagina di approfondimento  di Aruba PEC.
L’adeguamento  può  essere fatto  già ora: si tratta di un’operazione semplice e veloce che consente  di essere già pronti per l’ Europa, senza dover fare altro.
La conferma dell’identità del titolare avrà validità da subito e continuerà ad essere valida anche quando verrà ufficialmente  trasformata in PEC  europea nei primi mesi del 2024.

Evento Enpapi Como – 6 giugno 2023

Evento formativo previdenza e Libera Professione rivolto alle iscritte e agli iscritti delle provincia di COMO, si terrà il

 6 giugno 2023, dalle ore 9.00 alle ore 13.00,

la Sala Convegni Opera Don Guanella Como – via T.Grossi, 18 

L’iniziativa sarà un’occasione formativa e informativa, nella quale saranno approfonditi temi importanti per la costruzione del proprio futuro previdenziale e sarà possibile confrontarsi in modo diretto con i rappresentanti di ENPAPI.

Sarà possibile, inoltre, analizzare – se necessario – la posizione previdenziale insieme ai tecnici dell’Ente presenti all’incontro.

PROGRAMMA 

Per iscrizioni  CLICCA QUI
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Obbligo formativo ECM – legge 24 febbraio 2023, n. 14

L’art. 4, co. 5, del D.L. n. 198/2022 e s.m.i. dispone testualmente “All’articolo 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il termine per l’assolvimento dell’obbligo formativo, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2023. Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023.
1-ter. La certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua».”
I professionisti sanitari avranno modo, pertanto, di regolarizzare le proprie posizioni in ambito di formazione obbligatoria relativa al triennio 2020-2022 fino al 31 dicembre 2023. È previsto, altresì, per tutti i professionisti sanitari, l’inizio regolare del nuovo triennio (2023-2025), con decorrenza ordinaria dal 1° gennaio 2023.
La norma prevede, infine, una “proroga” anche per il recupero dei crediti formativi dei trienni precedenti (2014-16 e 2017-19). In questo caso, la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo Ecm potrà essere conseguita attraverso crediti compensativi definiti secondo provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua.

Obblighi formativi ECM – FAQ

Di seguito pubblichiamo risposte ad alcuni quesiti posti ad Age.na.s in merito agli obblighi formativi ECM:

Professionisti che lavorano/vivono all’estero

In riferimento al  quesito relativo all’obbligo ECM dei professionisti esercenti la professione all’Estero, si rappresenta che la Commissione Nazionale per la formazione continua, interpellata sulla questione dalla Rete medici italiani in Europa, ha disposto quanto segue.

Il paragrafo 4.2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario individua quali requisiti essenziali per il riconoscimento dell’esenzione dall’obbligo formativo ECM la “sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con la regolare fruizione dell’offerta formativa”. Ciò premesso, si ritiene che il professionista sanitario non esercente in Italia abbia diritto al riconoscimento dell’istituto in questione solo se ottemperi all’Estero ad un obbligo formativo equiparabile a quello dell’educazione continua in medicina o, nel caso in cui il Paese di riferimento non preveda un simile obbligo di aggiornamento professionale, questi dia evidenza dello svolgimento di attività formativa nel Paese straniero purchè quest’ultima possieda i requisiti per essere almeno equiparata alla formazione ECM.

Dal punto di vista pratico, si precisa che trattandosi di una fattispecie di esenzione non prevista dal citato Manuale, la competenza alla valutazione dell’istanza del tipo in questione spetta, alla Commissione nazionale a cui l’interessato dovrà trasmettere un’apposita richiesta compilando il modello di cui all’allegato XI reperibile al link: https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario/Allegato_XI._Domanda_di_esonero-esenzione_non_previsti.pdf

Professionisti iscritti all’Ordine che non svolgo attività lavorativa

In riferimento alla  tematica da Voi attenzionata, si evidenzia che è consolidato l’orientamento interpretativo della Commissione Nazionale alla stregua del quale colui che mantiene l’iscrizione all’Ordine di riferimento è tenuto ad assolvere all’obbligo formativo ECM dal momento che l’iscrizione determina il mantenimento del possesso del requisito giuridico per l’esercizio dell’attività assistenziale in vista anche di una eventuale ripresa dell’attività professionale.

Professionisti che svolgono attività di docenza CdL

Da ultimo, in merito all’ultima questione sollevata, si rimanda alla lettura della delibera della Commissione Nazionale dell’08/06/2022 (https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_formazione_individuale_08_06_2022.pdf) nel quale è stato riformato sia il paragrafo relativo al “tutoraggio individuale” che a quello relativo all'”autoformazione”. In entrambi i paragrafi la Commissione ha valorizzato, sotto diversi aspetti, l’attività di docenza in senso stretto e quella propedeutica al suo svolgimento.

Per maggiori informazioni in merito ad esenzioni ed esoneri: https://ape.agenas.it/professionisti/formazione-sostegno-professionisti-sanitari.aspx