- Comunicazione all’OPI di Como di inizio attività libero professionale.
- Il libero professionista può chiedere di essere inserito nel Registro Pubblico dei Liberi Professionisti compilando l’autorizzazione
- Obbligo di iscrizione alla Cassa di Previdenza ENPAPI entro 60 giorni dalla data di inizio attività
- Il libero professionista è tenuto a rispettare le norme contenute nel regolamento dei rapporti con OPI di Como nell’esercizio della libera professione
- Nomenclatore tariffario
- Vademecum della libera professione infermieristica
- Regime forfettario Infermiere
registro libera professione (ultimo aggiornamento 19/11/2024)
Pubblicità sanitaria
La pubblicità sanitaria è normata dalla Legge n.175 del 05/02/92, regolamentata dal Decreto Ministeriale n.657 del 16/09/94 e successive integrazioni.
Regolamento sulla pubblicità dell’informazione sanitaria
Assistenza infermieristica domiciliare – documento di riconoscimento.
L’infermiere libero professionista, può richiedere il cartellino di riconoscimento da apporre sulla propria autovettura. Per avere diritto al documento bisogna essere iscritti all’Ordine OPI di Como ed avere una posizione IVA aperta. Per la richiesta di tale cartellino è necessario compilare il modulo e consegnarlo in segreteria negli orari di apertura (lun/ven 8.30/12.00 – 14.00/16.30). Entro tre giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta, sarà possibile ritirare il cartellino.
SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI STP
Il Decreto del Ministero della Giustizia n. 34 dell’8 febbraio 2013 (“Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011 n.183”) prevede l’iscrizione all’Albo degli Infermieri- in una sezione distinta – delle “Società Tra Professionisti” o “Società Professionali”. Dette società – costituite “secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall’articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183” – devono avere come oggetto “l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico”.
- Iscrizione nel Registro delle imprese della Società fra Professionisti (Stp) come società inattiva.
- Contestuale iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro imprese.
- Successiva iscrizione della Stp nell’apposita “sezione speciale dell’Albo” tenuto dall’Ordine professionale di appartenenza dei soci professionisti.
- Denuncia di inizio attività comprovando l’avvenuta iscrizione nell’Albo di cui al punto precedente (entro 60 giorni)
Subito dopo, per l’iscrizione alla Sezione Speciale dell’Albo delle Professioni Infermieristiche di Como la società di professionisti dovrà presentare una domanda al Consiglio dell’Ordine competente per territorio (in base al Comune in cui è stata stabilita la sede legale).
Ricevuta la domanda, il Consiglio dell’Ordine dovrà verificare l’osservanza, da parte della società, delle disposizioni normative contenute nella legge n. 183/2011 e nel DM 34/2013; tale verifica riguarderà sostanzialmente i contenuti dell’atto costitutivo e le eventuali incompatibilità tra i soci.
Se la società rispetta tutti i requisiti di legge, il Consiglio approverà l’iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo. Sarà poi compito della società far annotare l’avvenuta iscrizione all’Albo nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
Normativa:
Legge n. 183/2011 art. 10
DM 34/2013 “Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico”
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