Si avvisa che la segreteria dell’Ordine, venerdì 28 aprile 2023,
sarà aperta solo in orario mattutino, dallo ore 8.30 alle ore 12.00
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Si avvisa che la segreteria dell’Ordine, venerdì 28 aprile 2023,
sarà aperta solo in orario mattutino, dallo ore 8.30 alle ore 12.00
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Evento formativo previdenza e Libera Professione rivolto alle iscritte e agli iscritti delle provincia di COMO, si terrà il
6 giugno 2023, dalle ore 9.00 alle ore 13.00,
la Sala Convegni Opera Don Guanella Como – via T.Grossi, 18
L’iniziativa sarà un’occasione formativa e informativa, nella quale saranno approfonditi temi importanti per la costruzione del proprio futuro previdenziale e sarà possibile confrontarsi in modo diretto con i rappresentanti di ENPAPI.
Sarà possibile, inoltre, analizzare – se necessario – la posizione previdenziale insieme ai tecnici dell’Ente presenti all’incontro.
Per iscrizioni CLICCA QUI
Per prenotare una consulenza sulla propria posizione CLICCA QUI
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Convocazione assemblea ordinaria iscritti approvazione Conto Consuntivo 2022 e variazione al bilancio preventivo 2023
Variazione al bilancio di previsione 2023
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L’art. 4, co. 5, del D.L. n. 198/2022 e s.m.i. dispone testualmente “All’articolo 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il termine per l’assolvimento dell’obbligo formativo, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2023. Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023.
1-ter. La certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua».”
I professionisti sanitari avranno modo, pertanto, di regolarizzare le proprie posizioni in ambito di formazione obbligatoria relativa al triennio 2020-2022 fino al 31 dicembre 2023. È previsto, altresì, per tutti i professionisti sanitari, l’inizio regolare del nuovo triennio (2023-2025), con decorrenza ordinaria dal 1° gennaio 2023.
La norma prevede, infine, una “proroga” anche per il recupero dei crediti formativi dei trienni precedenti (2014-16 e 2017-19). In questo caso, la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo Ecm potrà essere conseguita attraverso crediti compensativi definiti secondo provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua.
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Convocazione assemblea ordinaria iscritti approvazione bilancio preventivo 2023
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Si avvisa che la segreteria dell’Ordine, dal 27 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023 avrà il seguente orario di apertura al pubblico:
dalle ore 8.30 alle ore 12.00
Presidente, Consiglio Direttivo, Commissione D’Albo Infermieri, Collegio Revisori dei Conti e personale amministrativo
augurano Buon Natale e Sereno 2023
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Di seguito pubblichiamo risposte ad alcuni quesiti posti ad Age.na.s in merito agli obblighi formativi ECM:
Professionisti che lavorano/vivono all’estero
In riferimento al quesito relativo all’obbligo ECM dei professionisti esercenti la professione all’Estero, si rappresenta che la Commissione Nazionale per la formazione continua, interpellata sulla questione dalla Rete medici italiani in Europa, ha disposto quanto segue.
Il paragrafo 4.2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario individua quali requisiti essenziali per il riconoscimento dell’esenzione dall’obbligo formativo ECM la “sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con la regolare fruizione dell’offerta formativa”. Ciò premesso, si ritiene che il professionista sanitario non esercente in Italia abbia diritto al riconoscimento dell’istituto in questione solo se ottemperi all’Estero ad un obbligo formativo equiparabile a quello dell’educazione continua in medicina o, nel caso in cui il Paese di riferimento non preveda un simile obbligo di aggiornamento professionale, questi dia evidenza dello svolgimento di attività formativa nel Paese straniero purchè quest’ultima possieda i requisiti per essere almeno equiparata alla formazione ECM.
Dal punto di vista pratico, si precisa che trattandosi di una fattispecie di esenzione non prevista dal citato Manuale, la competenza alla valutazione dell’istanza del tipo in questione spetta, alla Commissione nazionale a cui l’interessato dovrà trasmettere un’apposita richiesta compilando il modello di cui all’allegato XI reperibile al link: https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario/Allegato_XI._Domanda_di_esonero-esenzione_non_previsti.pdf
Professionisti iscritti all’Ordine che non svolgo attività lavorativa
In riferimento alla tematica da Voi attenzionata, si evidenzia che è consolidato l’orientamento interpretativo della Commissione Nazionale alla stregua del quale colui che mantiene l’iscrizione all’Ordine di riferimento è tenuto ad assolvere all’obbligo formativo ECM dal momento che l’iscrizione determina il mantenimento del possesso del requisito giuridico per l’esercizio dell’attività assistenziale in vista anche di una eventuale ripresa dell’attività professionale.
Professionisti che svolgono attività di docenza CdL
Da ultimo, in merito all’ultima questione sollevata, si rimanda alla lettura della delibera della Commissione Nazionale dell’08/06/2022 (https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_formazione_individuale_08_06_2022.pdf) nel quale è stato riformato sia il paragrafo relativo al “tutoraggio individuale” che a quello relativo all'”autoformazione”. In entrambi i paragrafi la Commissione ha valorizzato, sotto diversi aspetti, l’attività di docenza in senso stretto e quella propedeutica al suo svolgimento.
Per maggiori informazioni in merito ad esenzioni ed esoneri: https://ape.agenas.it/professionisti/formazione-sostegno-professionisti-sanitari.aspx
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Studio osservazionale, cross sectional e multicentrico, orientato a focalizzare lo stigma tra i professionisti Infermieri. Lo stigma è presente purtroppo in tutte le culture del mondo, esso causa discriminazione e isolamento, particolarmente sentito da chi soffre di malattia mentale, aumenta il ritardo di accesso alle cure (A. Shrivastava, M. Johnston, Y. Bureau 2012)e tra i professionisti della salute, sono ancora presenti dei pregiudizi sulla possibilità di curare bene una persona affetta da una patologia mentale. Tra gli operatori, vi è una certa diffidenza e resistenza nel parlare di salute mentale con i propri colleghi. Tale resistenza è determinata forse, oltre che da un motivo di tutela della privacy, anche dalla paura di giudizio. (M. G.M. Tavormina, R. Tavormina, G. Tavormina 2017). Obiettivo dello studio è quello di rilevare lo stigma e le conoscenze tra i professionisti Infermieri, verso chi è affetto da disturbo mentale. Riteniamo che tale studio sia
fondamentale per far emergere aspetti di un fenomeno ancora sommerso, come dimostra la letteratura vigente.
link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtIisd8g-D_NBOQSH0W8wDNILgsFo_MBXklwmv97Se_75x1Q/viewform
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Evento – Prevenzione e follow up nelle principali patologie urologiche: i grandi dimenticati dell’era Covid
Como 28 novembre 2022
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