Di seguito pubblichiamo risposte ad alcuni quesiti posti ad Age.na.s in merito agli obblighi formativi ECM:
Professionisti che lavorano/vivono all’estero
In riferimento al quesito relativo all’obbligo ECM dei professionisti esercenti la professione all’Estero, si rappresenta che la Commissione Nazionale per la formazione continua, interpellata sulla questione dalla Rete medici italiani in Europa, ha disposto quanto segue.
Il paragrafo 4.2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario individua quali requisiti essenziali per il riconoscimento dell’esenzione dall’obbligo formativo ECM la “sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con la regolare fruizione dell’offerta formativa”. Ciò premesso, si ritiene che il professionista sanitario non esercente in Italia abbia diritto al riconoscimento dell’istituto in questione solo se ottemperi all’Estero ad un obbligo formativo equiparabile a quello dell’educazione continua in medicina o, nel caso in cui il Paese di riferimento non preveda un simile obbligo di aggiornamento professionale, questi dia evidenza dello svolgimento di attività formativa nel Paese straniero purchè quest’ultima possieda i requisiti per essere almeno equiparata alla formazione ECM.
Dal punto di vista pratico, si precisa che trattandosi di una fattispecie di esenzione non prevista dal citato Manuale, la competenza alla valutazione dell’istanza del tipo in questione spetta, alla Commissione nazionale a cui l’interessato dovrà trasmettere un’apposita richiesta compilando il modello di cui all’allegato XI reperibile al link: https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario/Allegato_XI._Domanda_di_esonero-esenzione_non_previsti.pdf
Professionisti iscritti all’Ordine che non svolgo attività lavorativa
In riferimento alla tematica da Voi attenzionata, si evidenzia che è consolidato l’orientamento interpretativo della Commissione Nazionale alla stregua del quale colui che mantiene l’iscrizione all’Ordine di riferimento è tenuto ad assolvere all’obbligo formativo ECM dal momento che l’iscrizione determina il mantenimento del possesso del requisito giuridico per l’esercizio dell’attività assistenziale in vista anche di una eventuale ripresa dell’attività professionale.
Professionisti che svolgono attività di docenza CdL
Da ultimo, in merito all’ultima questione sollevata, si rimanda alla lettura della delibera della Commissione Nazionale dell’08/06/2022 (https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_formazione_individuale_08_06_2022.pdf) nel quale è stato riformato sia il paragrafo relativo al “tutoraggio individuale” che a quello relativo all'”autoformazione”. In entrambi i paragrafi la Commissione ha valorizzato, sotto diversi aspetti, l’attività di docenza in senso stretto e quella propedeutica al suo svolgimento.
Per maggiori informazioni in merito ad esenzioni ed esoneri: https://ape.agenas.it/professionisti/formazione-sostegno-professionisti-sanitari.aspx