Obblighi formativi ECM – FAQ

Di seguito pubblichiamo risposte ad alcuni quesiti posti ad Age.na.s in merito agli obblighi formativi ECM:

Professionisti che lavorano/vivono all’estero

In riferimento al  quesito relativo all’obbligo ECM dei professionisti esercenti la professione all’Estero, si rappresenta che la Commissione Nazionale per la formazione continua, interpellata sulla questione dalla Rete medici italiani in Europa, ha disposto quanto segue.

Il paragrafo 4.2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario individua quali requisiti essenziali per il riconoscimento dell’esenzione dall’obbligo formativo ECM la “sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con la regolare fruizione dell’offerta formativa”. Ciò premesso, si ritiene che il professionista sanitario non esercente in Italia abbia diritto al riconoscimento dell’istituto in questione solo se ottemperi all’Estero ad un obbligo formativo equiparabile a quello dell’educazione continua in medicina o, nel caso in cui il Paese di riferimento non preveda un simile obbligo di aggiornamento professionale, questi dia evidenza dello svolgimento di attività formativa nel Paese straniero purchè quest’ultima possieda i requisiti per essere almeno equiparata alla formazione ECM.

Dal punto di vista pratico, si precisa che trattandosi di una fattispecie di esenzione non prevista dal citato Manuale, la competenza alla valutazione dell’istanza del tipo in questione spetta, alla Commissione nazionale a cui l’interessato dovrà trasmettere un’apposita richiesta compilando il modello di cui all’allegato XI reperibile al link: https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario/Allegato_XI._Domanda_di_esonero-esenzione_non_previsti.pdf

Professionisti iscritti all’Ordine che non svolgo attività lavorativa

In riferimento alla  tematica da Voi attenzionata, si evidenzia che è consolidato l’orientamento interpretativo della Commissione Nazionale alla stregua del quale colui che mantiene l’iscrizione all’Ordine di riferimento è tenuto ad assolvere all’obbligo formativo ECM dal momento che l’iscrizione determina il mantenimento del possesso del requisito giuridico per l’esercizio dell’attività assistenziale in vista anche di una eventuale ripresa dell’attività professionale.

Professionisti che svolgono attività di docenza CdL

Da ultimo, in merito all’ultima questione sollevata, si rimanda alla lettura della delibera della Commissione Nazionale dell’08/06/2022 (https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_formazione_individuale_08_06_2022.pdf) nel quale è stato riformato sia il paragrafo relativo al “tutoraggio individuale” che a quello relativo all'”autoformazione”. In entrambi i paragrafi la Commissione ha valorizzato, sotto diversi aspetti, l’attività di docenza in senso stretto e quella propedeutica al suo svolgimento.

Per maggiori informazioni in merito ad esenzioni ed esoneri: https://ape.agenas.it/professionisti/formazione-sostegno-professionisti-sanitari.aspx

Studio osservazionale, cross selectional e multicentrico

Studio osservazionale, cross sectional e multicentrico, orientato a focalizzare lo stigma tra i professionisti Infermieri. Lo stigma è presente purtroppo in tutte le culture del mondo, esso causa discriminazione e isolamento, particolarmente sentito da chi soffre di malattia mentale, aumenta il ritardo di accesso alle cure (A. Shrivastava, M. Johnston, Y. Bureau 2012)e tra i professionisti della salute, sono ancora presenti dei pregiudizi sulla possibilità di curare bene una persona affetta da una patologia mentale. Tra gli operatori, vi è una certa diffidenza e resistenza nel parlare di salute mentale con i propri colleghi. Tale resistenza è determinata forse, oltre che da un motivo di tutela della privacy, anche dalla paura di giudizio. (M. G.M. Tavormina, R. Tavormina, G. Tavormina 2017). Obiettivo dello studio è quello di rilevare lo stigma e le conoscenze tra i professionisti Infermieri, verso chi è affetto da disturbo mentale. Riteniamo che tale studio sia
fondamentale per far emergere aspetti di un fenomeno ancora sommerso, come dimostra la letteratura vigente.

link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtIisd8g-D_NBOQSH0W8wDNILgsFo_MBXklwmv97Se_75x1Q/viewform

Decreto-legge 162/2022. Termine di efficacia delle sospensioni dall’esercizio delle professioni sanitarie di cui all’art. 4, comma 4, DL 44/2021 e ss.mm.ii.

Si rende noto che, secondo quanto previsto dall’art. 7 del DL 31ottobre 2022, n. 162, il termine della sospensione dall’albo, già fissato al 31 dicembre dal DL 44 del 2021 e ss.mm., è stato anticipato al 1° novembre 2022, di conseguenza le  sospensioni (di natura non disciplinare ma ex lege) dall’esercizio della professione infermieristica di cui all’art. 4, comma 4, DL 44/2021, cessano di avere efficacia dal 2 novembre 2022.

DG WELFARE – D.d.u.o. 31 agosto 2022 – n. 12355

DG WELFARE – D.d.u.o. 31 agosto 2022 – n. 12355 Disposizioni in merito alla presentazione delle domande di riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari abilitanti alle professioni sanitarie dell’area infermieristica/ostetrica e dell’area della prevenzione ex art. 6, c. 3, d.lgs. 502/92.

Parere redatto in collaborazione con lo studio Legale avv. Umberto FANTIGROSSI

 

Eventi formativi OPI Como anno 2022

Nella sezione del sito https://www.opicomoeventi.it/elenco_eventi.aspx è possibile consultare il calendario degli eventi  formativi 2022. I programmi di tutti gli eventi verranno pubblicati appena disponibili.

Nelle prossime settimane  trasmetteremo inoltre via pec, le nuove credenziali per l’iscrizione agli eventi.

Ricordiamo che il Consiglio Direttivo, anche per l’anno 2022 ha deciso di mantenere gratuito l’accesso ai corsi per gli iscritti OPI Como. Per questo motivo si chiede ai partecipanti la massima collaborazione nel comunicare eventuali rinunce anche sotto data.