Obbligo formativo ECM – legge 24 febbraio 2023, n. 14

L’art. 4, co. 5, del D.L. n. 198/2022 e s.m.i. dispone testualmente “All’articolo 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il termine per l’assolvimento dell’obbligo formativo, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2023. Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023.
1-ter. La certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua».”
I professionisti sanitari avranno modo, pertanto, di regolarizzare le proprie posizioni in ambito di formazione obbligatoria relativa al triennio 2020-2022 fino al 31 dicembre 2023. È previsto, altresì, per tutti i professionisti sanitari, l’inizio regolare del nuovo triennio (2023-2025), con decorrenza ordinaria dal 1° gennaio 2023.
La norma prevede, infine, una “proroga” anche per il recupero dei crediti formativi dei trienni precedenti (2014-16 e 2017-19). In questo caso, la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo Ecm potrà essere conseguita attraverso crediti compensativi definiti secondo provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua.

Obblighi formativi ECM – FAQ

Di seguito pubblichiamo risposte ad alcuni quesiti posti ad Age.na.s in merito agli obblighi formativi ECM:

Professionisti che lavorano/vivono all’estero

In riferimento al  quesito relativo all’obbligo ECM dei professionisti esercenti la professione all’Estero, si rappresenta che la Commissione Nazionale per la formazione continua, interpellata sulla questione dalla Rete medici italiani in Europa, ha disposto quanto segue.

Il paragrafo 4.2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario individua quali requisiti essenziali per il riconoscimento dell’esenzione dall’obbligo formativo ECM la “sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con la regolare fruizione dell’offerta formativa”. Ciò premesso, si ritiene che il professionista sanitario non esercente in Italia abbia diritto al riconoscimento dell’istituto in questione solo se ottemperi all’Estero ad un obbligo formativo equiparabile a quello dell’educazione continua in medicina o, nel caso in cui il Paese di riferimento non preveda un simile obbligo di aggiornamento professionale, questi dia evidenza dello svolgimento di attività formativa nel Paese straniero purchè quest’ultima possieda i requisiti per essere almeno equiparata alla formazione ECM.

Dal punto di vista pratico, si precisa che trattandosi di una fattispecie di esenzione non prevista dal citato Manuale, la competenza alla valutazione dell’istanza del tipo in questione spetta, alla Commissione nazionale a cui l’interessato dovrà trasmettere un’apposita richiesta compilando il modello di cui all’allegato XI reperibile al link: https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Manuale_formazione_continua_professionista_sanitario/Allegato_XI._Domanda_di_esonero-esenzione_non_previsti.pdf

Professionisti iscritti all’Ordine che non svolgo attività lavorativa

In riferimento alla  tematica da Voi attenzionata, si evidenzia che è consolidato l’orientamento interpretativo della Commissione Nazionale alla stregua del quale colui che mantiene l’iscrizione all’Ordine di riferimento è tenuto ad assolvere all’obbligo formativo ECM dal momento che l’iscrizione determina il mantenimento del possesso del requisito giuridico per l’esercizio dell’attività assistenziale in vista anche di una eventuale ripresa dell’attività professionale.

Professionisti che svolgono attività di docenza CdL

Da ultimo, in merito all’ultima questione sollevata, si rimanda alla lettura della delibera della Commissione Nazionale dell’08/06/2022 (https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_formazione_individuale_08_06_2022.pdf) nel quale è stato riformato sia il paragrafo relativo al “tutoraggio individuale” che a quello relativo all'”autoformazione”. In entrambi i paragrafi la Commissione ha valorizzato, sotto diversi aspetti, l’attività di docenza in senso stretto e quella propedeutica al suo svolgimento.

Per maggiori informazioni in merito ad esenzioni ed esoneri: https://ape.agenas.it/professionisti/formazione-sostegno-professionisti-sanitari.aspx

Apertura corsi fad gratuiti per iscritti OPI Como

Nella sezione del sito https://www.opicomoeventi.it/elenco_eventi.aspx è possibile consultare il calendario degli eventi  formativi 2022 che è stato implemento con 4 corsi fad :

  • Provider Ideas Group: Psicologia dell’emergenza e primo soccorso psicologico – n. 50 crediti ECM
  • Provider Ideas Group: Disturbo dello spettro della schizofrenia, disturbi di personalità e disturbi depressivi: criteri diagnostici e tecniche di intervento evidence based – 50 crediti ECM
  • Provider Ideas Group: Corso di inglese avanzato per le professioni sanitarie – n. 50 crediti ECM
  • Provider MetMi srl: Percorso formativo Infermiere di territorio 2022 – n. 15 crediti ECM

 Per i corsi proposti dal Provider Ideas Group, per ogni iscritto è consentita la fruizione di un solo corso

Ricordiamo che il Consiglio Direttivo, anche per l’anno 2022 ha deciso di mantenere gratuito l’accesso ai corsi per gli iscritti OPI Como. Per questo motivo si chiede ai partecipanti la massima collaborazione nel comunicare eventuali rinunce anche sotto data.

Avvio consultazione pubblica al fine di acquisire proposte e osservazioni sul Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (2022-2024)

AVVISO PUBBLICO

Avvio consultazione pubblica al fine di acquisire proposte e osservazioni sul Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (2022-2024) dell’OPI di Como.

Premesso:

– che ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, le pubbliche amministrazioni e gli altri enti soggetti alla normativa di settore sono tenuti ad adottare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza;

– che l’Ordine, dovendo provvedere all’adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (2022-2024) intende avviare una consultazione pubblica al fine di acquisire osservazioni, proposte e contributi da parte di tutti gli attori;

– che, a tal fine, la particolare rilevanza dei predetti documenti rende opportuno avviare un confronto con i principali portatori di interesse, attivando una procedura quanto più possibile aperta alla partecipazione diffusa;

– che, tal fine, si prega di prendere visione del PTPCT dell’anno precedente 2021/2023 sulla home page del sito istituzionale Amministrazione Trasparente>Altri contenuti>Prevenzione della corruzione per un confronto aperto con tutti i potenziali interlocutori.

Tutto ciò premesso, si AVVISANO e si INVITANO tutti i soggetti interessati a trasmettere, tramite l’apposito modello allegato, entro il giorno 28/03/2022 eventuali proposte od osservazioni relative ai contenuti del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, mediante E-mail: info@opicomo.it / PEC: como@cert.ordine-opi.it .

Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare.

Il RPCT – dott.ssa Paola Abbondi

Allegato: modulo raccolta osservazioni/proposte

Stakeholders

Modifica temporanea orari di apertura al pubblico

Si avvisa che la segreteria dell’Ordine, in occasione delle festività natalizie rispetterà i seguenti orari di apertura:

venerdì 24 dicembre chiusura totale

dal 27 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022 apertura uffici  dal lunedì al venerdì, solo il orario mattutino – dalle ore 8.30 alle ore 12.00